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A decorrere dal 1° luglio 2020 entra in vigore la disposizione che riduce da 3.000 a 2.000 euro il valore soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento del contante fra soggetti diversi (articolo 49, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007, introdotto dal decreto legge n. 124 del 2019).
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori
alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (Decreto Legislativo 21.11.2007 n.
231, art. 49).
La soglia sarà ulteriormente ridotta a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il limite è confermato a euro 15.000, invece, per le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato (stranieri UE e extra UE) a condizione che sottoscrivano una dichiarazione e forniscano copia del passaporto.