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Comunicazione

Nuovo DPCM del 13 ottobre 2020

Il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 riprende e conferma in gran parte le misure già adottate e solo aggiornate dalle più recenti linee guida dello scorso 8 ottobre adottate dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, contenute nell’allegato 10 del nuovo provvedimento  del Presidente del Consiglio Conte (documenti che proponiamo in versione interale in pdf).

Il decreto conferma e sancisce – si veda l’art.t. 1, comma 6. Lettere: dd); ee); ff); gg) – che le attività commerciali e di ristorazione dvono attenersi strettamente alle disposzione delle  cosiddette linee guida   predisposte per i singoli settori ed ambiti di attività.

Definita infine la chiusura obbligatoria per  i pubblici esercizi: chiusi dalle ore 24.00 se con consumo al tavolo, alle 21.00 se in piedi. Non sarà possibile soffermarsi al di fuori del bar o del ristorante dopo aver consumato o acquistato per asporto.

Il DPCM  invece conferma la sospensione (art. 1, comma 6, lett. n) delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

Le feste  conseguenti a cerimonie legate ad eventi religiosi o civili sono consentite con la partecipazionedi al massimo 30 persone e comunque nel pieno rispetto delle disposzioni e dei protocolli vigenti.

Ribadito per tutte le attività commerciali il distanziamento (1 metro almeno), percorsi differenziati per entrata ed uscita e stazionamento il tempo strettamente necessario all’acquisto, in qualsiasi eserczio commerciale.

La Regione  dovrà comunque  preventivamente accertare  la compatibilità dello svolgimento delle attività commerciali e di risorazione e vendita  e sommnistrazione di alimentari e bevande con l’andamento della diffusione della pandemia nel proprio territorio, potendo così adottare  anche linee guide specifiche e puntuali per prevenire la maggior diffusione del Covid-19 in seno al settore interessato dalla punta di contagio e in settori analoghi potenzialmente  a grande rischio.

Sempre aperti,  fatto salvo il rispetto di tutti i protocolli di contenimento, gli esercizi pubblici siti in ospedali  e negli aeroporti.

Anche per quanto concerne le attività di servizio alla persona, le Regioni dovrano preventivamente accertare la compatibilità dell’attività sopecifica  con la possibilità di garantire  l’abbattimento del rischio e comunque tenedo in considerazione l’andamento della curva dei contagi nel proòprio territorio.

Per quanto concerne le attività di servizi professionali, il decreto  raccomanda il più ampio ricorso al lavoro agile (smart working, lavora da casa) e l’incentivazione di  delle ferie ed ei congedi retribuiti.

Confermate  tutte le misure che garantiscono il contenimento del rischio contagio, a partire dal massimo rispetto dei protocolli con le procedure di igienizzazione dei locali e della periodica sanificazione dei locali, igiene personale, obblighi per altro già normati dai precedenti provvedimenti del Governo.

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