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Pubblicato già nella notte nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 ( che riportiamo in versione integrale nel pdf), il nuovo decreto del Presidente del Consiglio di Ministri Giuseppe Conte, controfirmato anche dal Ministro della Salute Speranza, ha apportato alcune significative modifiche e alcune importanti integrazioni al precedente Dpcm del 13 ottobre scorso.
Per quanto concerne le attività del terziario, scuole e amministrazione pubblica, ripercorriamo di seguito gli elementi salienti, ricordando che il nuovo Dpcm non ha apportato modifiche alle Linee Guida convenute tra il Governo e le Regioni e Province Autonome recepite ed allegate proprio con il Dpcm 13/10/2020.
I sindaci sono autorizzati a chiudere vie e piazze suscettibili di creare assembramenti.
L’art. 1, comma 1 lett. a) ha sancito che i sindaci possono disporre della chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Per le scuole possibilità di passare alla didattica a distanza (DAD) ed effettuare anche turni pomeridiani
Previa comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza.
Inoltre le singole scuole, in modo autonomo, possono modulare ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.
Pubblici esercizi: si chiude alle 24 e al tavolo max 6 persone, con obbligo di un cartello che indichi il numero max di persone che possono trovare posto ne locale. Ma bar e ristoranti in autostrada rimangono aperti
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Inoltre, gli esercenti devono obbligatoriamente esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro".
Semaforo rosso a sagre, congressi e fiere locali.
Vengono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, sono state sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Pubblica Amministrazione: massimo utilizzo dello smart working e delle videoconerenze
Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Sale giochi: si apre alle ore 08.00, si chiude alle ore 21.001
Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21. L'apertura è consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.